Bando Formare per Assumere - Regione Lombardia


Bando Formare per Assumere - Regione Lombardia

 

 

La Regione Lombardia ha approvato la seconda edizione del bando “Formare per Assumere” (BURL Regione Lombardia del 1 dicembre 2022).

L’iniziativa è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia e finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro.

 

Sono beneficiari le imprese che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

 

•          assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Azioni di Rete;

•          assunzione di un lavoratore al quale è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei bandi Formazione continua, Formare per assumere (prima attuazione), Incentivi occupazionali.

 

Caratteristiche dell’incentivo

Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo per la formazione erogata in fase di inserimento, unitamente a un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro.

Incentivo occupazionale

L’1ncentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato che abbiano le seguenti caratteristiche:

•          contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);

•          contratti di apprendistato.

 

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.

Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022.

L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.

Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.

Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

L’incentivo è così differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, secondo le seguenti caratteristiche:

•          lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro

•          lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro

•          lavoratori over 55: 6.000 euro

•          lavoratrici over 55: 8.000 euro

Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

•          lavoratori fino a 29 anni: 1.500 euro

•          lavoratrici fino a 29 anni: 2.500 euro

•          lavoratori a partire da 30 anni[1]: 4.000 euro

•          lavoratrici a partire da 30 anni[2]: 7.000 euro

 

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

 

L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso 1’impresa per almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

 

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, fino al valore massimo di euro 3.000, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione de1l’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

Il percorso formativo deve avere una durata minima di 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono.

 

 


Per maggiori informazioni

FenImprese Milano – Sportello HELP

Domenico DI PAOLA

Email: info@fenimpresemilano.it

Tel.: 3472706136



[1] fattispecie prevista dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 che prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal lº gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

[2] fattispecie prevista dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 che prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal lº gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.